Art. 40.

      1. Per tutti gli atti che presuppongono la redazione di un verbale, all'ufficiale giudiziario è dovuto il diritto di vacazione

 

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determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.
      2. Il processo verbale relativo agli atti per i quali spetta il diritto di vacazione deve indicare l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni. Ai fini della contabilizzazione della durata della vacazione, deve essere aggiunta un'ora per ogni 40 chilometri di trasferta dall'ufficio o frazioni di tale distanza.